ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “GIUSTO CAENAZZO” ETS
Statuto
Capo I- ORIGINE-DENOMINAZIONE-SEDE-PRINCIPI GENERALI-FINALITA’
Art.1 - ORIGINE
L’Associazione, sorta su lascito testamentario del benefattore “Giusto Caenazzo”, è stata eretta in Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza con Regio decreto del 23 ottobre 1925, n.2242, con denominazione di “Asilo Infantile Giusto Caenazzo”. Successivamente con decreto dell’Assessore per le Autonomie Locali, 1 aprile 1996 n. 10, l’Ente assunse la denominazione di “Centro ricreativo-culturale e sociale G. Caenazzo” Con decreto del presidente della Regione 18 dicembre 2007, n. 0417/Pres l’Ente assunse la denominazione di “Associazione Giusto Caenazzo” e acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.
Art.2 - DENOMINAZIONE
La denominazione sociale dell’Ente è: Associazione di promozione sociale “Giusto Caenazzo” ETS associazione di promozione sociale dotata di personalità giuridica Art.3 - SEDE
L’Associazione ha sede in via Asilo n.2, Grions del Torre, Povoletto (Udine)
Art. 4 – PRINCIPI GENERALI – FINALITA’- SOGGETTI INTERESSATI
L’Associazione non ha finalità di lucro, ha lo scopo di attuare la promozione e lo svolgimento di attività sociali, culturali, ricreative, assistenziali e sportive e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale riconducibili a quelle indicate all’articolo 5 del D.Lgs 117/17:
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ,nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali , artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato promuovere l'accesso del produttore al mercato e che prevede il pagamento di un prezzo equo, misuratore di sviluppo in favore del produttore è l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicuro, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un' esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
q) alloggio sociale ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 Aprile 2008 , e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare i bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi ;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
t) organizzazione e gestione di attività sportive e dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166, e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa normata;
w) promozione tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 Marzo 2000, n. 53 , e gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo uno, coma 2 6 6, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244 ;
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art 6 del D.Lgs 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti previsti dalle norme vigenti con i conseguenti obblighi in capo all’organo amministrativo in sede di redazione dei documenti di bilancio.
Art 5 – SOGGETTI ATTIVATORI E FRUITORI
Le attività saranno svolte prevalentemente a favore degli associati e loro familiari, o di terzi, cui l’Associazione ritenga di offrire le proprie iniziative, avvalendosi in modo prevalente dell’Attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
CAPO II- PATRIMONIO-GESTIONE E UTILIZZO
Art. 6 – MEZZI DI SOSTENTAMENTO
L’Associazione non ha scopo di lucro e provvede al proprio mantenimento con il ricavato delle proprie attività e con il contributo di associazioni, enti e derivati e con ogni altro provento rispettoso delle finalità statutarie, oltre ai proventi derivanti dalle quote d’ iscrizione dei soci. In particolare l’Associazione può provvedere alla raccolta fondi secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs 3 luglio 2017 n°117.
Art. 7- PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili esistenti alla data dell’approvazione del presente statuto e risultanti da apposito Inventario. Esso è destinato alla realizzazione dei fini istituzionali. Per la dismissione di tali beni, sarà necessaria la deliberazione del consiglio di amministrazione, dotata con la maggioranza dei due terzi dei componenti e la successiva ratifica dell’Assemblea, contestualmente al reinvestimento dei proventi nell’acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie, con esclusione di qualsiasi riduzione di valore patrimoniale,
Gli atti di dismissione, vendita o di costituzione di diritti reali su beni dell’Associazione sono inviati all’Amministrazione regionale ai sensi dell’art.21 della Legge regionale 11/12/2003, n.19
Il patrimonio dell’Associazione, compresi eventuali ricavi, rendite, proventi od altre entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 8 - UTILI
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 9 – ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o ai fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.
Art. 10 - GESTIONE
La gestione della struttura è demandata agli organi di Amministrazione dell’Associazione, che vi provvederanno con la diligenza del buon padre di famiglia. Essa ha lo scopo di perseguire i fini sociali, nonché di conservare, valorizzare ed implementare il patrimonio esistente.
Art.11 - UTILIZZO
La struttura sarà utilizzata nel rispetto dei fini sociali. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre autorizzato a stipulare contratti di affitto, comodato d’uso anche parziali, ecc. con Enti, Associazioni e/o singole persone per l’Utilizzo delle strutture.
CAPO III - SCRITTURE CONTABILI- BILANCIO-LIBRI SOCIALI.
Art.12 – SCRITTURE CONTABILI – BILANCIO.
L’Associazione è tenuta a redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall’art.13 c.1-2 e dall’art.14 e 17 c.1 del D.Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall’organo di amministrazione, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.
LIBRI SOCIALI
Oltre alle scritture contabili previste dall’art.13 c.1-2 e dall’art.14 e 17 c.1 del D.Lgs 117/17, l’Associazione dovrà tenere:
Il libro dei soci.
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione.
Il registro dei volontari.
I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta e con l’impegno alla riservatezza.
CAPO IV- ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE
Art.13 - SOCI
Sono soci ordinari coloro i quali, privati od Enti, ne facciano richiesta scritta e vengano accettati dall'Organo di Amministrazione e si obblighino a versare all’Associazione annualmente la quota fissata dall'Organo stesso. Sono soci sostenitori coloro i quali versino una quota associativa non inferiore a 5 volte quella fissata per i soci ordinari.
Sono soci onorari coloro che abbiano contribuito e si siano distinti nell’attività dell’Associazione od abbiano acquisito particolari meriti operando per la finalità della stessa; tali soci sono nominati dall'assemblea e godono degli stessi diritti dei soci ordinari.
Per quanto riguarda gli enti si precisa che gli stessi devono essere Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, precisando che il numero degli enti del Terzo Settore non APS deve essere inferiore al 50% del numero delle APS. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo di legge.
Art.14 – AMMISSIONE DEI SOCI.
L’ammissione dei nuovi soci è fatta con deliberazione dell’organo di amministrazione su domanda dell’interessato, ad eccezione dei soci onorari per i quali l’ammissione è fatta su proposta dell’Organo stesso e con deliberazione dell’assemblea.
L’organo di amministrazione deve esprimersi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di ammissioni; in caso di non accoglimento della stessa il richiedente entro i 60 giorni dalla comunicazione del rigetto della sua domanda può chiedere che la stessa venga sottoposta all’assemblea.
Art.15 – VOLONTARI
L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del del D.Lgs 117/17.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
Art. 16 - ASSEMBLEA
L’adunanza debitamente convocata dei soci, costituisce l’assemblea generale dei soci dell’Associazione.
Alle assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta.
Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 soci.
Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l’intervento della metà più uno dei soci o dei loro delegati. Le deleghe concorrono a formare il numero legale.
In seconda convocazione le adunanze sono valide qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti.
Art.17 - COMPETENZE
L’Assemblea:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali
b) approva il bilancio
c) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti
d) delibera sull’esclusione degli associati
e) delibera sulle modificazioni dello statuto
f) approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari
g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo statuto alla sua competenza
i) provvede alla definizione degli indirizzi programmatici dell’attività
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Art.18 - CONVOCAZIONE
L’Assemblea è indetta dal Presidente dell’Organo di Amministrazione con invito che dovrà contenere l’ordine del giorno, la data e l’ora dell’inizio dell’Assemblea sia in prima che in seconda convocazione.
CAPO V –ORGANI DI AMMINISTRAZIONE
Art.19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
L’Associazione è retta da un consiglio di Amministrazione composto da non più di 7 membri. Questi saranno scelti dall’Assemblea tra i soci maggiorenni. Le operazioni di voto, fino alla proclamazione del risultato definitivo saranno curate da una commissione elettorale composta da 3 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente. Le prestazioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione saranno espletate a titolo gratuito. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’articolo 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. On sono previste limitazioni al numero dei mandati.
Art.20 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
IL Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo politico- amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.
Ad esso spettano in particolare:
le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti d’indirizzo interpretativo ed esplicativo;
la definizione di obiettivi, priorità, piani e direttive per l’Azione amministrativa e per la gestione;
l’individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinarsi a diverse finalità
la definizione di caratteri generali ed ausiliari a terzi e la determinazione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;
le nomine, designazioni ed atti analoghi ad esso attribuiti da specifiche disposizioni.
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente e del Vicepresidente eleggendoli tra i suoi componenti.
Il Presidente, il Vicepresidente ed i Consiglieri durano in carica tre anni, e possono essere confermati senza interruzione.
Art. 21 - SURROGA DEL PRESIDENTE
In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente che lo sostituisce a tutti gli effetti.
Art. 22 - DECADENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTAZIONE
I componenti del consiglio di amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio stesso il quale provvede la surroga con il primo dei non eletti .
Art.23 - ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Le adunanze del consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie, le prime hanno luogo nel mese di maggio dicembre ed in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame del conto consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo e per eventuali variazioni del medesimo, le altre ogni qual volta lo richiedono motivi di urgenza, per invito del presidente sia su domanda scritta e motivata da almeno la metà dei componenti del consiglio stesso.
Art.24 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere prese con intervento di un numero di componenti pari alla metà più uno del totale e della maggioranza assoluta degli intervenuti; In caso di parità di voti la proposta di deliberazione da intendersi respinta. Le votazioni si fanno per appello nominale, o, quando si tratti di questioni concernenti persone, a voto il segreto. Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, non può prendere la parola alla discussione ed alla deliberazione.
Art.25 - VERBALIZZAZIONI
I processi verbali sono redatti dal segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti punto quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione.
Art.26 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il consiglio di amministrazione provvede all’iscrizione dei soci, all’ amministrazione dell’ ente e il suo regolare funzionamento; Delibera i regolamenti di amministrazione di servizio interno; Promuove quando occorra la modificazione dello statuto , delibera l’ importo delle quote associative annuali; Delibera in genere su tutti gli altri affari che interessano l'associazione e che non siano di competenza dell'assemblea. Il consiglio di amministrazione, nomina il segretario, il quale assiste all'adunanza sia di consiglio che di assemblea, nonchè il tesoriere cui spetterà il compito di espletare il servizio di esazione di cassa.
Art.27 - COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
L'associazione nelle sue molteplici funzioni e giuridicamente rappresentata dal presidente. Il presidente avrà cura di dare esecuzione alle delibere del consiglio, di operare seguendo le vigenti disposizioni di legge ed intervenire in casi di estremo bisogno, restando inteso che ciò darà atto convocando entro breve tempo il consiglio stesso. In operazioni di tipo giuridico-legale-amministrativo potrà avvalersi di persone esperte nei diversi indirizzi. Nell’espletamento dei propri compiti, il presidente si avvarrà della collaborazione degli altri consiglieri, cui potranno essere demandati compiti specifici.
Art.28 - REVISORE DEI CONTI
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art.31 c.1 del D.Lgs n.117/17, l’Assemblea procede alla nomina del revisore legale dei conti.
Art. 29 - NORMA DI RINVIO
Per ogni altra materia non contemplata nel presente statuto si osserveranno le norme delle vigenti legge concernenti le associazioni di diritto privato.